Art. 27 cod. cons. — Tutela amministrativa e giurisdizionale
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Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato puo' richiedere all'Autorita' la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 settembre 2007 · versione 0 su Normattiva