Art. 3 cod. cons.Definizioni

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Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:

  • a)consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
  • b)associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
  • c)professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
  • d)produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), ((nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d),)) il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; 42
  • e)prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
  • f)codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170

42

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Testo vigente dal 10 dicembre 2021 al 16 maggio 2026 · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art3 · fonte su Normattiva