Art. 57 cod. cons. — Obblighi del consumatore nel caso di recesso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 2007 al 13 giugno 2014. Leggi il testo vigente →
Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. (( Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. ))
Testo vigente dal 14 dicembre 2007 al 13 giugno 2014 · versione 7 su Normattiva