Art. 67-duodevicies cod. cons. — Irrinunciabilità dei diritti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026. Leggi il testo vigente →
1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026 · versione 7 su Normattiva