Art. 67-quinquies cod. cons.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 2012 al 19 giugno 2026. Leggi il testo vigente →
Le informazioni relative al fornitore riguardano:
- a)l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
- c)se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- d)se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- e)qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.
Testo vigente dal 17 gennaio 2012 al 19 giugno 2026 · versione 20 su Normattiva