Art. 67-viciessemel cod. cons. — Onere della prova
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Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
- a)l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
- b)la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
- c)l'esecuzione del contratto;
- d)la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).
Testo vigente dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026 · versione 7 su Normattiva