Art. 99 cod. cons.Assicurazione

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L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art99 · fonte su Normattiva