Art. 99 cod. cons. — Assicurazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →
L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva