Art. 31 — Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 2005
Collegamenti
Art. 340 — Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita
Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'IVASS puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa…
Art. 32 — Determinazione delle tariffe nei rami vita
… comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e…
Art. 33 — Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione…
Art. 42-bis — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo…
Art. 88 — Disposizioni applicabili
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. Le disposizioni…
Art. 348 — Esercizio congiunto dei rami vita e danni
In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', di cui all'articolo 11, comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art31 · fonte su Normattiva