Art. 108 c.p.a.
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[1]Casi di opposizione di terzo
[2]1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, puo' fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
Testo vigente dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011 · versione 0 su Normattiva