Art. 200 c.g.c.
Casi di opposizione
[1]1. Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.
[2]2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva