Art. 108 c.p.a.
[1]Casi di opposizione di terzo
[2]1. Un terzo ((...)) puo' fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
Testo vigente dal 8 dicembre 2011, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva