Art. 110 c.p.a.
[1]Motivi di ricorso
[2]1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Motivi di ricorso
[2]1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 91
Mezzi di impugnazione 1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.…
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art110 · fonte su Normattiva