Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giustizia amministrativa - Competenza territoriale inderogabile - Previsione che la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza - Asserita violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo, nonché del diritto di azione in giudizio - Questione sollevata da un giudice che non deve fare applicazione della norma censurata - Difetto di rilevanza - Questione volta ad ottenere la revisione della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo - Finalità estranea al giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4- bis , del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a ), numero 2), del d.lgs. n. 160 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 Cost., in quanto, secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, attrae alla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel caso di connessione fra atto principale e atti consequenziali, fatta solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali. Infatti, il rimettente non deve fare applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale poiché, ai sensi del successivo art. 16, comma 3, la pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali e, come in ogni ipotesi di regolamento di competenza o di giurisdizione, la questione decisa dal giudice superiore non è più oggetto della cognizione devoluta al giudice del rinvio. Da altra angolazione, il quesito si traduce nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo , e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. Per il costante orientamento secondo cui, laddove il giudice del rinvio sia vincolato dalla decisione del giudice superiore e non debba applicare le norme oggetto di tale decisione, ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa, sicché nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte nel giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 270/2014, 294/1995, 247/1995, 25/1989, 237/1976 e 116/1974; ordinanza n. 332/1987. Sull'inammissibilità di una questione che si risolva nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo , e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete, v. la citata sentenza n. 294/1995.
sentenza 92/2016massima n. 38839 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 160/2012
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo , essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del codice del processo amministrativo.
Riguarda ancheart. 14 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ridisegnano l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei TAR. Così come evidenziato in una precedente pronuncia, infatti, l'impugnazione congiunta degli articoli censurati eccede di gran lunga l'oggetto del giudizio a quo , in cui il giudice rimettente è chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR. - Sull'inammissibilità, per difetto di rilevanza, di identica questione, v. la citata sentenza n. 159/2014.
Riguarda ancheart. 14 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Divieto per il giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Petitum che sarebbe lesivo dei principi costituzionali evocati - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi su istanze cautelari, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, proprio l'eventuale accoglimento della questione prospettata - che consentirebbe alla parte di adire un giudice incompetente in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza individuato e di ottenere da questi una pronuncia cautelare - comporterebbe la lesione, tra gli altri, dei parametri costituzionali menzionati.
Riguarda ancheart. 15 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Questione identica nell'oggetto e nelle argomentazioni ad altra già dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, con la pronuncia n. 174 del 2014 - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità. - Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.
Riguarda ancheart. 14 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo