Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Licenziamento illegittimo - Indennità risarcitoria - Commisurazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) - Asserita differenziazione della base retributiva rilevante in ragione dell'assoggettamento del lavoratore al regime dell'indennità premio di servizio (IPS) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. (Classif. 131012).
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 che, nel prevedere per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato, oltre alla tutela reintegratoria, il riconoscimento di un’indennità risarcitoria, la commisura all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Il rimettente erra nel ritenere che la base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in esame si differenzi in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore; non rileva, invece, per la determinazione di detta indennità – che attiene a una fase patologica del rapporto di lavoro – l’eventuale mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, la quale è relativa, invece, alla fase fisiologica di chiusura di tale rapporto. Pertanto, la disposizione censurata – che persegue proprio il fine di armonizzare la disciplina del licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato – nel riferirsi al TFR, fornisce un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, di natura forfettaria – in quanto non abbisogna di prova in ordine alla quantificazione del danno – e per la quale è previsto il limite massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione dell’aliunde perceptum.
Riguarda ancheart. 21 d.lgs. 75/2017
Impiego pubblico - Controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo - Dedotta violazione dei limiti contenuti nella legge delega nonché dei parametri che presiedono al ragionevole riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , censurato, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario anche la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Invero, il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta, trascurando, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere dei ricorsi proposti dai dipendenti degli enti locali avverso le deliberazioni della Giunta comunale circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni all'amministrazione interessata. - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni in cui il giudice omette il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione costituzionalmente corretta, v., citate, ordinanze n. 94 e n. 64/2006. - In relazione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella sentenza, v., citata, Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 novembre 2006, n. 23605.
Impiego pubblico - Dirigenza - Controversie concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo - Assunta violazione dei limiti contenuti nella legge delega, nonché dei parametri che presiedono ad un ragionevole riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113, dell’art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituito dall’art. 63 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento (e la revoca) degli incarichi dirigenziali. Il giudice ‘a quo’ non ha, infatti, offerto adeguata motivazione in ordine alle rilevanza della questione, poiché, richiamando una lettura estensiva del comma 4 dell’art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, non ha fornito alcuna descrizione circa le modalità della procedura selettiva adottata nel caso di specie ai fini della scelta del soggetto cui conferire l’incarico, neppure in ordine all’eventuale formazione di una graduatoria di merito tra i candidati, vincolante per l’amministrazione, al fine di consentire la individuazione di elementi idonei a ricondurre la disciplina per il conferimento dell’incarico nell’ambito di una procedura concorsuale, ancorché atipica, ovvero nell’ambito di una mera valutazione di idoneità.
Riguarda ancheart. 68 d.lgs. 29/1993art. 18-sostituito d.lgs. 387/1998
Impiego pubblico - Controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le controversie in materia di concorsi interni e del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni - Assunta violazione del principio di parità e di ragionevolezza per la tutela differenziata di situazioni analoghe che consente solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui, “prevedendo la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie in materia di concorsi interni per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni, impone una differenziata tutela giurisdizionale in situazioni analoghe, consentendo solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi violati”. Appare, infatti, del tutto irrilevante nel giudizio ‘a quo’ la circostanza che, nelle procedure concorsuali esterne, la giurisdizione fosse devoluta, malgrado l’omogeneità delle fattispecie, al giudice amministrativo; tenuto, altresì, conto che, secondo il diritto vivente, quale ricostruito dal rimettente, nel caso di specie la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario e sarebbe stata, pertanto, idonea ad assicurare la “tutela dei diritti soggettivi violati”. Il giudice rimettente non ha, altresì, argomentato in ordine alla pretesa inadeguatezza della giurisdizione amministrativa alla luce del sopravvenuto mutamento del c.d. diritto vivente, secondo cui spettano al giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto qualsiasi procedura concorsuale, esterna o interna.
Riguarda ancheart. 68-comesostituito d.lgs. 29/1993art. 29-epoitrasfuso d.lgs. 80/1998
Impiego pubblico - Condotta antisindacale della pubblica amministrazione - Controversie promosse dalle organizzazioni sindacali - Giurisdizione del giudice ordinario, ancorché si tratti di comportamenti lesivi di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, come tali ricadenti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Prospettata irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del pubblico dipendente e del principio del giudice naturale - Questione risolventesi in un problema di interpretazione della norma denunciata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui non demanda alla cognizione del giudice amministrativo le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, qualora il comportamento antisindacale dedotto sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di impiego del personale in regime di diritto pubblico, previsti dall'art. 3 del medesimo d. lgs. n. 165 del 2001. Infatti, il criterio di riparto della giurisdizione, introdotto dall'art. 6 della legge n. 146 del 1990 e successivamente espressamente abrogato ad opera dell’art. 4 della legge n. 83 del 2000, non fa sorgere questioni di legittimità costituzionale, bensì esclusivamente di interpretazione sistematica della norma denunciata in quanto è possibile sia a) un'interpretazione secondo la quale l'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, varrebbe a devolvere tuttora al giudice amministrativo tutte «le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3», e, quindi, anche l'azione ex art. 28 Stat. lav. che quei rapporti di lavoro coinvolga, sia b) un'interpretazione secondo la quale l'abrogazione del citato art. 6, comma primo, della legge n. 146 del 1990, comporterebbe in ogni caso la devoluzione al giudice ordinario dell'azione ex art. 28 Stat. lav. promossa dall'organizzazione sindacale, anche se tale azione incidesse, attraverso la richiesta di rimozione degli effetti del comportamento antisindacale, su rapporti di lavoro non “privatizzati”, mentre il pubblico dipendente potrebbe far valere la sua situazione soggettiva individuale davanti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, citato. Entrambe tali interpretazioni valgono a risolvere alla radice i problemi che il rimettente solleva quali questioni di legittimità costituzionale, in quanto quella sub a) comporta il persistere della situazione preesistente alla legge n. 83 del 2000, ed in quanto quella sub b), implica o b1) una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, attraverso il coordinamento, ex art. 295 del codice di procedura civile, dell'azione individuale con quella promossa dal sindacato, ovvero b2) la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali, sicché deve escludersi la violazione dei parametri evocati prospettata sulla premessa che una disciplina irragionevolmente inidonea a prevenire conflitti pratici di giudicati si risolva in una compressione del diritto di difesa ed in un'arbitraria individuazione del giudice munito di giurisdizione.