Art. 35 c.p.a.
[1]Pronunce di rito
[2]1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
- a)irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito;
- b)inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
- c)improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
- a)se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
- b)per perenzione;
- c)per rinuncia.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva