Art. 3 c.p.a.

[1]Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti

[2]1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione)).

Testo vigente dal 30 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art3 · fonte su Normattiva