Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Sopravvenuta modifica non retroattiva della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, che condiziona la domanda di equa riparazione in violazione delle ragionevole durata del processo alla presentazione, nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., con esclusione del periodo anteriore alla sua presentazione. Il tenore letterale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015 - per cui l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata è ora condizionata dalla intervenuta affermazione del rimedio preventivo dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo - ne implica chiaramente l'applicabilità (solo) pro futuro. In linea di principio, l'abrogazione (ancor più se implicita) di una norma opera ex nunc.
sentenza 34/2019massima n. 41213 Riguarda ancheart. 54 d.l. 112/2008art. 1 d.lgs. 195/2011
Prospettazione della questione incidentale - Espressa motivazione in punto di rilevanza da parte del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, in ragione della circostanza della intervenuta perenzione dei processi amministrativi cui si riferiva la pretesa indennitaria per violazione della ragionevole durata del processo. Le ordinanze del rimettente non mancano di motivare espressamente sulla ininfluenza della omessa istanza di fissazione dell'udienza nel giudizio amministrativo e della susseguente intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso.
sentenza 34/2019massima n. 41214 Riguarda ancheart. 54 d.l. 112/2008art. 1 d.lgs. 195/2011
Prospettazione della questione incidentale - Dedotta violazione di uno dei parametri evocati - Attinenza al merito e non alla ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 46, par. 1, della CEDU, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni. La non deducibilità della violazione suddetta, ancorché eccepita come ulteriore profilo di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della questione sollevata dal rimettente.
sentenza 34/2019massima n. 41215 Riguarda ancheart. 54 d.l. 112/2008art. 1 d.lgs. 195/2011
Giustizia amministrativa - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione di proponibilità della domanda di indennizzo - Preventiva istanza di prelievo - Violazione del diritto al giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, come previsto dalla CEDU - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 195 del 2011. La norma censurata dalla Corte di cassazione - per cui la domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione - contrasta con il principio enunciato con la sentenza della Corte EDU 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, che ha ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo non possa considerarsi un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU, soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo. La mancata presentazione dell'istanza - la quale, prima della sua rimodulazione, come rimedio preventivo, operato dalla legge n. 208 del 2015, non costituiva un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" - può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, che può assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2018 ).
sentenza 34/2019massima n. 41216 Riguarda ancheart. 54 d.l. 112/2008art. 1 d.lgs. 195/2011
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Accolta, per violazione l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 - nel testo, come convertito e successivamente modificato, applicabile ratione temporis in tutti i giudizi a quibus - resta assorbita ogni altra censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 46 CEDU.
sentenza 34/2019massima n. 41217 Riguarda ancheart. 54 d.l. 112/2008art. 1 d.lgs. 195/2011