Art. 3 c.p.a.

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[1]Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti

[2]1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Testo vigente dal 7 luglio 2010 al 30 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art3 · fonte su Normattiva