Art. 40 c.p.a.Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

  • a)gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
  • b)l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
  • c)l'esposizione sommaria dei fatti;
  • d)i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
  • e)l'indicazione dei mezzi di prova;
  • f)l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
  • g)la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale. 2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.

Testo vigente dal 18 settembre 2012, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art40 · fonte su Normattiva