Art. 71-bis c.p.a.
Effetti dell'istanza di prelievo
((1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2016, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva