Art. 79 c.p.a.
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[1]Sospensione e interruzione del processo
[2]1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. 2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. 3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
Testo vigente dal 7 luglio 2010 al 8 agosto 2021 · versione 0 su Normattiva