Art. 79 c.p.a.
[1]Sospensione e interruzione del processo
[2]1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. 2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. ((L'interruzione del processo e' immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della segreteria)). 3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
Testo vigente dal 8 agosto 2021, tuttora in vigore · versione 40 su Normattiva