Art. 87 c.p.a.

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[1]Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

[2]1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. 28 2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

  • a)i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
  • b)il giudizio in materia di silenzio;
  • c)il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
  • d)i giudizi di ottemperanza;
  • e)i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita' della decisione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 marzo 2020, n. 11

28

- Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104". - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 3, comma 6 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Testo vigente dal 8 marzo 2020 al 30 aprile 2020 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art87 · fonte su Normattiva