Art. 88 c.p.a.

[1]Contenuto della sentenza

[2]1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione <Repubblica italiana>. 2. Essa deve contenere:

  • a)l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
  • b)l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
  • c)le domande;
  • d)la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
  • e)il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
  • f)l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa;
  • g)l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione e' pronunciata;
  • h)la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 4. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art88 · fonte su Normattiva