Art. 97 c.p.a.
[1]Intervento nel giudizio di impugnazione
[2]1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Intervento nel giudizio di impugnazione
[2]1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art97 · fonte su Normattiva