Art. 97 c.p.a.
[1]Intervento nel giudizio di impugnazione
[2]1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Intervento nel giudizio di impugnazione
[2]1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 58
Litisconsorzio e intervento (articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu' soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo' essere decisa limitatamente…
Art. 85 — Intervento di terzi in giudizio
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art97 · fonte su Normattiva