Art. 29 c.t.s.Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno piu' di 500 associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Testo vigente dal 2 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art29 · fonte su Normattiva