Art. 152
Denunzia al tribunale
((Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono recare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2396-quater, settimo comma, del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' e il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori. Si applica l'articolo 2409-octiesdecies, settimo comma, del codice civile.)) ((La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri di vigilanza dell'organo di controllo, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2396-quater del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.)) ((Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.)) ((Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.))
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva