Art. 132-bis
Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica ((, prestazione di servizi di pagamento)) o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis ((, 131-ter)) e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Testo vigente dal 1 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva