Art. 36 c.t.s. — Risorse
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Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Testo vigente dal 2 agosto 2017 al 3 agosto 2024 · versione 0 su Normattiva