Art. 90 c.t.s.Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art90 · fonte su Normattiva