Art. 90 c.t.s. — Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Testo vigente dal 2 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva