Art. 111 t.u.a. — impianti di acquacoltura e piscicoltura
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Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010 · versione 0 su Normattiva