Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambientee altri 10
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. In senso analogo, v., da ultimo (citata), sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 10
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, dei programmi di misure e dei piani di gestione - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato eccesso di delega e violazione della "normativa comunitaria" - Genericità della censura, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Liguria, trattandosi di censura generica, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali.
Riguarda ancheart. 65 Codice dell’ambienteart. 67 Codice dell’ambienteart. 69 Codice dell’ambienteart. 116 Codice dell’ambiente
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto
Riguarda ancheart. 119 Codice dell’ambienteart. 120 Codice dell’ambienteart. 121 Codice dell’ambienteart. 122 Codice dell’ambienteart. 123 Codice dell’ambienteart. 132 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di gestione e registro delle aree protette - Adozione, da parte della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino di distretto e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Piano di gestione per ciascun distretto idrogeografico - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni, del diritto comunitario nonché dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Questione non sorretta da specifica motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto non sorretta da specifica motivazione. Infatti gli argomenti svolti nel ricorso si riferiscono tutti al solo art. 121 del medesimo decreto legislativo.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Puglia - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a provvedere.
Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb) , del d.lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalla Regione Piemonte e sull'istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia, in considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 121 Codice dell’ambienteart. 175 Codice dell’ambiente