Art. 118 t.u.a.rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2010 al 4 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attivita' di cui sopra sono trasmesse al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA))). I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e sono aggiornati ogni sei anni. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite.

Testo vigente dal 26 agosto 2010 al 4 gennaio 2011 · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art118 · fonte su Normattiva