Art. 118 t.u.a. — rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
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Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attivita' di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ((sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni)). Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite.
Testo vigente dal 4 gennaio 2011 al 2 febbraio 2016 · versione 43 su Normattiva