Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
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Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
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Riguarda ancheart. 120 Codice dell’ambienteart. 121 Codice dell’ambienteart. 122 Codice dell’ambienteart. 123 Codice dell’ambienteart. 132 Codice dell’ambienteart. 124 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del recupero dei costi relativi ai servizi idrici - Attribuzione del compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni, derivante dalla genericità dell'espressione "Autorità competenti" e, comunque, per sottrazione a Regioni e Province autonome di attività amministrative loro spettanti - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lett. h), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle «Autorità competenti», il secondo, nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero, le disposizioni censurate non hanno la potenzialità lesiva che la ricorrente attribuisce loro in quanto esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell'acqua. Essi si limitano, invece, a dettare alcuni dei criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a Regioni e Province autonome di attività amministrative di loro competenza.
Riguarda ancheart. 121 Codice dell’ambiente