Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto
Riguarda ancheart. 119 Codice dell’ambienteart. 120 Codice dell’ambienteart. 122 Codice dell’ambienteart. 123 Codice dell’ambienteart. 132 Codice dell’ambienteart. 124 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Definizione degli obiettivi su scala di distretto da parte dell'Autorità di bacino e adozione, da parte delle Regioni, del Piano regionale di tutela delle acque da sottoporre a verifica del Ministro dell'ambiente e delle competenti Autorità di bacino - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative delle Regioni, del diritto comunitario nonché dei principi di leale collaborazione, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Non riconducibilità dei motivi di censura ai parametri indicati - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 119 e 120 Cost., in quanto nessuno dei motivi indicati dalla ricorrente può essere ricondotto a tali parametri costituzionali, attenendo, invece, agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione.
Ambiente - Codice dell'ambiente, emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Definizione degli obiettivi su scala di distretto da parte dell'Autorità di bacino e adozione, da parte delle Regioni, del Piano regionale di tutela delle acque da sottoporre a verifica del Ministro dell'ambiente e delle competenti Autorità di bacino - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega - Omessa indicazione dei motivi per i quali la pretesa violazione ridonderebbe in lesione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto l'asserita lesione di tale parametro è motivata con l'impossibilità di coordinare tra loro i termini previsti dall'art. 121 e quelli previsti dal successivo art. 122, ma la ricorrente non indica i motivi per i quali la pretesa violazione - sotto questo aspetto - dell'art. 76 ridonderebbe in lesione di prerogative che la Costituzione riconosce alle Regioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Definizione degli obiettivi su scala di distretto da parte dell'Autorità di bacino e adozione, da parte delle Regioni, del Piano regionale di tutela delle acque da sottoporre a verifica del Ministro dell'ambiente e delle competenti Autorità di bacino - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione princìpi di sussidiarietà, di ragionevolezza e adeguatezza per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello di quello di bacino e di quello di gestione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3 e 118 Cost., per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello del piano di bacino e di quello di gestione. Invero, il piano di bacino distrettuale (art. 65) è un «piano territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato» e la procedura per la sua emanazione è la seguente: la Conferenza istituzionale permanente (organo dell'Autorità di bacino composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni il cui territorio è compreso nel distretto idrografico di cui si tratta) stabilisce indirizzi, metodi e criteri; l'Autorità di bacino redige il piano di bacino; la Conferenza istituzionale permanente lo adotta ed infine esso è approvato con d.P.C.m. Il piano di gestione (art. 117) è «articolazione interna del Piano di bacino distrettuale» e «piano stralcio del Piano di bacino» medesimo e la procedura per la sua emanazione è la stessa del piano di bacino. Esso, dunque, si pone sullo stesso piano giuridico del piano di bacino, concerne lo stesso ambito territoriale e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo). Il piano di tutela delle acque (art. 121), invece, non è qualificato come piano stralcio della pianificazione di bacino, ma è definito come «specifico piano di settore» e concerne il singolo bacino idrografico. La procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del recupero dei costi relativi ai servizi idrici - Attribuzione del compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni, derivante dalla genericità dell'espressione "Autorità competenti" e, comunque, per sottrazione a Regioni e Province autonome di attività amministrative loro spettanti - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lett. h), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle «Autorità competenti», il secondo, nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero, le disposizioni censurate non hanno la potenzialità lesiva che la ricorrente attribuisce loro in quanto esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell'acqua. Essi si limitano, invece, a dettare alcuni dei criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a Regioni e Province autonome di attività amministrative di loro competenza.
Riguarda ancheart. 119 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni, del diritto comunitario nonché dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa specificazione, tra i parametri genericamente invocati, di quelli asseritamente lesi dalla norma censurata - Inammissibilità delle questioni.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, nella motivazione del ricorso sul punto (peraltro stringatissima, riducendosi alle espressioni riportate fra virgolette) non è specificato quale, tra i numerosissimi parametri costituzionali genericamente invocati, sarebbe leso dalla norma censurata.
Ambiente - Codice dell'ambiente, emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria e Puglia - Asserito contrasto con i principi della legge delega nonché eccesso di delega - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 censurato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, premesso che la legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative e che non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006, la mera deduzione dell'effetto riduttivo di attribuzioni regionali - a tal fine essendo necessaria la puntuale indicazione, caso per caso, delle funzioni che sarebbero state riallocate a livello centrale e la dimostrazione che lo spostamento di competenze non sia coerente con alcun principio direttivo indicato nei commi 8 e 9 dello stesso art. 1 della legge di delega, primi tra tutti quelli del rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e dell'art. 117 della Costituzione - l'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 non è lesivo dei limiti posti dalla legge di delega n. 308 del 2004. Esso, infatti, non sopprime alcun organo e non ne crea di nuovi. La previsione di un controllo da parte del Ministero dell'ambiente circa il rispetto dei criteri generali cui si deve attenere la pianificazione, lungi dal confliggere con i princìpi della legge delega, si pone esattamente nel senso precisato dall'art. 1, comma 9, lettera c) , della legge n. 308 del 2004, che indicava, tra le finalità degli emanandi decreti legislativi, quello di «rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici», imponendo così un coordinamento tra gli strumenti di pianificazione e le autorità coinvolte. - In merito alla circostanza che la legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative, v., citata, sentenza n. 225 del 2009. - In merito alla circostanza che l'art. 1, comma 9, lettera c) della legge n. 308 del 2004 non imponeva al legislatore delegato l'obbligo di conservare le precedenti competenze degli organismi in questione, ma solamente che, nell'intervenire sulla disciplina del settore, il Governo dovesse comunque riconoscere un ruolo e attribuire competenze ad organismi a composizione mista statale-regionale, v., citata, sentenza n. 232 del 2009.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Genericità della motivazione per omessa individuazione delle attribuzioni regionali asseritamente lese - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, le Regioni ricorrenti si limitano a riprodurre il testo della norma censurata e a lamentare che essa lederebbe le prerogative delle Regioni stabilite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, sicchè la motivazione risulta generica, non essendo individuate tra le attribuzioni regionali enunciate nei due parametri costituzionali invocati, quelle lese dalla norma in esame.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorso della Regione Puglia - Ritenuta violazione della competenza legislativa concorrente nella materia "governo del territorio" e delle competenze amministrative regionali nonché del principio di sussidiarietà, per la concentrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative, in mancanza di esigenze di esercizio unitario - Esclusione - Non fondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». La norma, infatti, è riconducibile all'àmbito materiale della tutela dell'ambiente e dispone, rispetto ad uno strumento di pianificazione (il piano di tutela delle acque) che si collega ad altri più ampi (il piano di bacino e quello di gestione) di competenza di altre autorità, una forma di verifica diretta ad accertare la conformità del primo a criteri generali indispensabili per assicurare la necessaria coerenza tra i vari strumenti di pianificazione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Puglia - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a provvedere.
Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb) , del d.lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalla Regione Piemonte e sull'istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia, in considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 117 Codice dell’ambienteart. 175 Codice dell’ambiente