Art. 127 t.u.a. — fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
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Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva