Art. 127 t.u.a. — fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 2008 al 15 aprile 2023. Leggi il testo vigente →
Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile ((e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 15 aprile 2023 · versione 12 su Normattiva