Art. 14 t.u.a.Consultazione

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Le autorita' preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art14 · fonte su Normattiva