Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina generale della VAS - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute", nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 8 a 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i quali recano la disciplina generale della VAS, per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute. La disciplina della VAS rientra, infatti, nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile». In senso analogo, v. citata sentenza n. 61 del 2009.
Riguarda ancheart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambienteart. 13 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della VAS - Contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con violazione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3; 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale", per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione. Lo Stato non è infatti tenuto a concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
Riguarda ancheart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambientee altri 14