Art. 140 t.u.a. — circostanza attenuante
Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla meta' a due terzi.
Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva