Art. 154 — Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza
[1]Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:
[2]1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta';
[3]2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva