Art. 148 t.u.a.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216
Testo vigente dal 31 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216
Testo vigente dal 31 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE Personale addetto al servizio rifiuti - Transito alle società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) del personale ex ATO - Art. 19 l.r.
Sicilia n. 9 del 2010 - Interpretazione - Conseguenze. In tema di passaggio del personale addetto al servizio rifiuti dai soppressi ambiti territoriali ottimali (ATO) alle società di regolamentazione dei rifiuti (SRR), l'art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, nella parte in cui consente il transito a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento - e, in particolare, dell'art. 45 della l.r. Sicilia n. 2 del 2007, che impone la procedura concorsuale per l'assunzione di nuovo personale - deve intendersi come riferito alle modalità legislativamente previste per le assunzioni "tempo per tempo effettuate", sicché è ammissibile il passaggio diretto alle SSR per i dipendenti ATO assunti senza procedura concorsuale in data antecedente alle leggi che tale procedura dispongano.
Riguarda ancheart. 18 d.l. 112/2008art. 201 Codice dell’ambienteart. 2 legge 191/2009
Precedenti: 662088-01, 642248-01, 634423-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art148 · fonte su Normattiva
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla gestione delle risorse idriche - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale cooperazione per la mancata previsione dell'intesa forte in una materia nella quale vi è intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.
E' inammissibile per genericità delle censure la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 147 a 158 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il ricorso avrebbe dovuto specificare per ciascuna norma in cosa consista il dedotto concorso di competenze e perché sia stato violato il principio di leale collaborazione.
Riguarda ancheart. 147 Codice dell’ambienteart. 149 Codice dell’ambienteart. 150 Codice dell’ambienteart. 151 Codice dell’ambienteart. 152 Codice dell’ambienteart. 153 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Individuazione nell'autorità d'Ambito della struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della legge di delega in quanto priverebbe gli enti territoriali di poteri amministrativi ed esproprierebbe le regioni di poteri legislativi ad esse spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 12 del 1998 - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che individua nell'autorità d'àmbito la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l'esercizio delle competenze» spettanti agli enti locali «in materia di gestione delle risorse idriche». Infatti, a prescindere da quanto affermato nella sentenza della Corte n. 225 del 2009 circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione, la norma censurata non menoma la preesistente autonomia amministrativa degli enti locali, perché si limita a razionalizzarne le modalità di esercizio, attraverso l'imputazione delle loro originarie competenze in materia di gestione delle risorse idriche all'autorità d'àmbito alla quale essi obbligatoriamente partecipano. Inoltre, i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata attengono all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e , Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s , Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali. L'evocazione dell'art. 118 Cost. costituisce poi il frutto di un errore materiale, poiché, dal tenore della censura, risulta invece chiaramente che la stessa ricorrente lamenta la lesione delle proprie competenze legislative e dunque la violazione dell'art. 117, questione, come si è visto, risolta nel senso della non fondatezza.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Obbligo di trasmissione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza sulle potestà legislative regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale" ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r) , Cost. - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla previsione dell'obbligo di trasmissione dei bilanci all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sollevata per asserita violazione dell'art. 117 Cost. Deve infatti rilevarsi che lo Stato può fissare obblighi di trasmissione ai fini di eventuali controlli, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r ), Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale». In senso analogo v. citate sentenze n. 417 e n. 35/2005, n. 376/2003, secondo le quali obblighi di questo tipo devono essere ritenuti legittimi, perché «espressione di un coordinamento meramente informativo».
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Obbligo di affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente - Disciplina, di minuto dettaglio, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 148, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che "i bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente". Si tratta, infatti, di una disciplina - peraltro di minuto dettaglio - che regola una specifica modalità di pubblicità, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso della Regione Marche - Successiva modifica della norma censurata, ad opera dell'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, ritenuta satisfattiva delle pretese della ricorrente nella memoria presentata in prossimità dell'udienza - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha riferito che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, dichiarando che tale modifica ha soddisfatto le sue pretese, stante il carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune della Regione Marche «che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente»; inoltre la norma denunciata - a prescindere dalla sua "sostanziale retroattività" - non ha mai avuto applicazione nel territorio regionale.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria, Liguria, Calabria, Toscana - Asserita incidenza sulla materia, di potestà legislativa residuale dei "servizi pubblici locali"; incidenza sulle potestà legislative regionali per il contenuto di estremo dettaglio delle disposizioni censurate - Asserita esorbitanza dai principi dettati dalla legge di delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione censurata, infatti, attiene alla tutela dell'ambiente, con prevalenza rispetto alla materia dei servizi pubblici locali, perché giustifica la possibilità di deroghe all'unicità della gestione del servizio sul piano soggettivo, in ragione dell'elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane. Se infatti le modalità dell'organizzazione del servizio idrico, nelle loro linee generali, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rientra in tale competenza anche stabilire le condizioni in presenza delle quali i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possono non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e cioè che la gestione del servizio sia operata direttamente da parte dell'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune. Neppure ha fondamento la asserita violazione dell'art. 76 Cost. stante il carattere innovativo della disposizione rispetto alla legge n. 36 del 1994. Infatti, tanto il comma 5 dell'art. 148 quanto la legge n. 36 del 1994, richiamata dall'art. 8, comma 1, lettera b ), della legge di delegazione, fissano il principio del «superamento della frammentazione delle gestioni», con la differenza che solo la disposizione censurata indica il criterio dell'«unicità della gestione», quale modalità preferenziale di attuazione di tale «superamento». La norma denunciata, quindi, costituisce attuazione del principio del «superamento della frammentazione delle gestioni» stabilito dalla legge n. 36 del 1994, che può realizzarsi, indifferentemente, sia con l'«unitarietà» delle gestioni, sia con l'«unicità» prevista dalla norma censurata. E ciò, a prescindere dalla considerazione che - anche a voler ritenere che la norma censurata abbia carattere innovativo - la delega legislativa avrebbe comunque consentito l'innovazione al fine della razionalizzazione della disciplina. Infatti, all'art. 1, comma 1, la delega prevede che il legislatore delegato provveda al «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative anche mediante la redazione di testi unici», in quanto non è dubbio che l'uso dei termini «riordino» e «integrazione» sia sufficiente a consentire interventi innovativi del legislatore, quali quelli censurati dalla ricorrente. Infine, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., non sussiste l'invocata competenza regionale, ma l'esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che il legislatore statale è legittimato ad allocare le competenze amministrative. Sulla legittimità di interventi innovativi in sede di redazione di testi unici v. citate sentenze n. 308/2002, n. 198/1998, n. 4/1992.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte ed Umbria - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Omessa dimostrazione della incidenza di tali violazioni sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione dei princípi di uguaglianza e ragionevolezza senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali. Nello stesso senso, v. citate sentenze n. 270 e n. 50/2005, n. 287 e n. 286/2004; n. 303/2003.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.