Art. 161 t.u.a.Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. Leggi il testo vigente →

L'Autorita', per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorita' di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:

  • a)al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi, nonche' dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
  • b)alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei servizi;
  • c)ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
  • d)ai livelli di qualita' dei servizi erogati;
  • e)alle tariffe applicate;
  • f)ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in qualsiasi momento. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta dell'Autorita', elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
  • a)definire indici di produttivita' per la valutazione della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  • b)individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
  • c)definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
  • d)individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;
  • e)promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
  • f)verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
  • g)realizzare quadri conoscitivi di sintesi. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo deliberazione dell'Autorita' e nel rispetto delle disposizioni generali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio, cui e' preposto un dirigente, e le spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorita', puo' avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con societa' specializzate.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art161 · fonte su Normattiva