Art. 229 t.u.a.
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(( Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale. )) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)). La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)). ((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 25 dicembre 2010 · versione 12 su Normattiva