Art. 263 t.u.a. — proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
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I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 11 aprile 2014 · versione 0 su Normattiva