Art. 281 t.u.a.disposizioni transitorie e finali

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I gestori degli ((stabilimenti)) autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. ((L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.)) Se la domanda e' presentata nei termini, l'esercizio degli ((stabilimenti)) puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti ((...)) l'esercizio puo' essere proseguito ((fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269)). In caso di ((stabilimenti)) autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorita' competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:

  • a)tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il ((31 dicembre 2011)), per ((stabilimenti)) anteriori al 1988;
  • b)tra il ((1° gennaio 2012)) ed il ((31 dicembre 2013)), per ((stabilimenti)) anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
  • c)tra il ((1° gennaio 2014)) ed il ((31 dicembre 2015)), per ((stabilimenti)) anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. (( Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.)) All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del presente decreto provvede il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), ((...)) di concerto con il Ministro della salute e con ((il Ministro dello sviluppo economico)), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresi' di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da attivita' agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente decreto. ((I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.)) ((L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010)). Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo, nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso dell'autorita' competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. ((8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al Ministero.)) 40 Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorita' competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione e' composta da un rappresentante nominato dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle attivita' produttive, un rappresentante nominato dal Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o piu' rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutiv o disciplina anche le modalita' di funzionamento della commissione, inclusa la periodicita' delle riunioni, e le modalita' di partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. ((10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272.)) ((11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si puo' avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128

40

Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA".

Testo vigente dal 26 agosto 2010 al 7 aprile 2012 · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art281 · fonte su Normattiva