Art. 292 t.u.a. — Definizioni
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Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta del presente decreto. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
- a)olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1951 - 2710 1969 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non puo' essere determinata secondo il predetto metodo;
- b)gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1945 - 2710 1949, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'ottantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
- c)metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials' nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
- d)gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosita' o densita' che rientra nei limiti della viscosita' o densita' definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217-1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna, per il quale valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e ad esclusione di quello utilizzato dalle navi che provengono direttamente da un Paese non appartenente all'Unione europea;
- e)navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.
- f)depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.
- g)combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 24 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva