Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta inosservanza, nel procedimento di approvazione del decreto attuativo, dei criteri indicati nella legge-delega n. 62/2005, che avrebbe tacitamente abrogato la delega contenuta nella legge n. 308/2004 - Esclusione che la delega successiva, relativa all'attuazione di direttive comunitarie in diverse materie, abbia abrogato la precedente, conferita nella specifica materia ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.. Infatti, deve escludersi che la delega successiva, contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 e relativa all'attuazione di un'ampia serie di direttive comunitarie in diverse materie, abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambienteart. 305 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del decentramento amministrativo, dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e della libera circolazione fra le Regioni - Omessa motivazione sui parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., dal momento che la ricorrente non svolge alcuna argomentazione in relazione a detti parametri.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambienteart. 305 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per aver il codice introdotto una disciplina innovativa e non di riordino - Omessa specificazione di quale incidenza avrebbe il dedotto vizio sulle competenze costituzionalmente garantite alla Regione ricorrente - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione dell'art. 76 Cost..Infatti, la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione dell'incidenza che il vizio di eccesso di delega avrebbe sulla proprie competenze costituzionalmente garantite e ha sollevato una censura del tutto generica.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambienteart. 305 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze degli enti locali - Genericità delle censure prospettate - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, a causa della genericità delle censure proposte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 97, 114, 117 e 118 Cost.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambienteart. 305 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché violazione delle competenze legislative e amministrative regionali e dei principi di sussidiarietà e differenziazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 300 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., posto che la ricorrente non illustra, se non in termini del tutto generici, in che modo la definizione, più ampia o più ristretta, di danno ambientale possa incidere direttamente sulla propria sfera di competenze.