Art. 452-bis.1 c.p. — Commercio di prodotti inquinanti
[1]((Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna)).
[2]((La pena e' aumentata se dal fatto deriva:
- 1)un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;
- 2)un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora)).
[3]((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
- 1)in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2)in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3)in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4)in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli)).
[4]((Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.))
Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva